TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE

Art. 1

1) E’ costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione “NUOVO CRAL UNICREDIT DI PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA” con sede in Palermo in Via Enrico Albanese n. 19. 

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 2

1) Il Circolo è un organismo autonomo e apartitico senza finalità di lucro che si configura come associazione di fatto ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica. 

2) Il Circolo persegue a favore dei Soci e degli Iscritti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche.

3) Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci e degli Iscritti, al fine di determinare le condizioni di un’ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

4) L’attività del Circolo, proprio nello spirito del maggior coinvolgimento del Gruppo UniCredit, al fine di favorirne l’aggregazione e la partecipazione quanto più ampia, può essere esercitata attraverso Sezioni, provinciali, territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci e agli Iscritti, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate, prevalentemente, ma non in modo esclusivo, operanti nell’ambito del territorio della provincia di Palermo e – sempre nello spirito di coerenza dei valori citati rivolti alla più ampia aggregazione e partecipazione – anche operanti nelle provincie di Agrigento e di Caltanissetta.

5) Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.

6) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

1) Sono Soci del Circolo:

a) I Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulle piazze di Palermo e provincia, di Agrigento e provincia, di Caltanissetta e provincia, secondo le finalità dell’art. 11, c. 1 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Soci Effettivi). Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell’art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.

b) Sono altresì Soci i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate nonché delle aziende bancarie nel tempo assorbite dal Gruppo UniCredit (Banco di Sicilia, CCRVE, BdR ed UniCredit).        

c) Possono essere Soci, assumendo la qualifica di Soci Aggregati, altri soggetti purchè di maggiore età, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo UniCredit.

d) Sono inoltre Soci, i familiari dei Dipendenti in servizio e dei dipendenti in quiescenza con la qualifica di soci aggregati.

2) L’ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche, ma nella misura compatibile secondo le dimensioni delle strutture del Circolo. A tal fine il Consiglio Direttivo deve comunicare entro sessanta giorni all’interessato la deliberazione motivata di rigetto; l’interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l’Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

3) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 4

1) I Soci del Circolo si articolano in:

a) Effettivi:

I) Dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all’art. 3 salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risieda;

II) ex Dipendenti delle unità produttive di cui all’art. 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il l’ex Dipendente risieda; cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Ordinaria o Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;

Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1aI) e 1aII) comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.

b) Aggregati:

I) gli orfani e il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti;

II) qualunque altro soggetto purché di maggiore età di cui all’art.3 comma 1 lettera C; 

III) i familiari di maggiore età dei Soci Effettivi, nonché dei Soci di cui all’art.4,comma 1, lettera bI e bII.

2) Ai Soci Effettivi o Aggregati il Consiglio Direttivo, in relazione all’opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di  Socio Onorario, con esonero dall’obbligo di pagamento della quota associativa.

3) Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo: coniuge e assimilati ex l. n. 76/2016, convivente more uxorio, figli, genitori e fratelli).

4) I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.

5)Sono Iscritti e possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto previsto dai regolamenti interni, le persone minorenni appartenenti al nucleo familiare come sopra individuati dei soci effettivi, aggregati e onorati. La qualifica di socio o di iscritto dell’associazione comporta la piena accettazione ed osservanza del presente statuto e regolamenti interni.

Art. 5

1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:

a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;

b) una quota associativa annuale a carico dei Soci e degli Iscritti, la cui entità sarà definita a livello di sistema (quote uguali in tutto il territorio nazionale)  dal Consiglio Direttivo, tenendo eventualmente conto delle diverse categorie di Soci;

c) dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo; 

d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale e da qualunque provento comunque conseguito o realizzato.

2) L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

3) Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio e tenere i libri sociali in conformità alla normativa vigente.

4) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo o all’Organo cui si riferiscono.

5) È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

a) Assemblea dei Soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente

c1) Vice Presidente

d) Segretario

e) Economo

f) Organo di Controllo

a) Assemblea

Art. 7

1) L’assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese.

2) Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

3) L’intervento all’Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio Direttivo con Regolamento.

Art. 8

1) L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.

2) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

Art. 9

1) L’Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Art. 10

1)La convocazione dell’Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all’interno delleAziende del Gruppo, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.

2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l’ora della prima convocazione, la data e l’ora della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

1) L’Assemblea elegge il suo Presidente.

2) Il Segretario dell’Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall’Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

Art. 12

L’Assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Organo di Controllo;

2) approva, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell’esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio;

3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

4) delibera sulle domande di rigetto all’ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull’esclusione dei Soci o degli Iscritti;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

6) delibera nei limiti dello Statuto sull’indirizzo generale dell’attività del Circolo.

Art. 13

1) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 14

L’Assemblea straordinaria:

1) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;

2) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;

3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;

4)delibera sull’avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 15

1) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

3) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci.

b) Consiglio Direttivo

Art. 16

1) Il Consiglio Direttivo è composto da 13 componenti;

2) Almeno 2/3  dei Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi con il metodo della “classifica avulsa”, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

3) Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17

1) Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2) In particolare:

a) elegge a maggioranza semplice, scegliendo tra i consiglieri eletti, le cariche sociali di Presidente,Vice Presidente  Segretario ed Economo;

b) stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l’attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;

c) predispone ed emana i Regolamenti necessari per l’organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente art. 3;

d) esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all’Assemblea per l’approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall’art. 12, lett. b);

e) approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;

f) ratifica l’elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d’intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse;

g) decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;

h) valuta le domande di iscrizione dei Soci e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo;

i) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 18

1) Il Consiglio Direttivo applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell’Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:

a) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all’immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;

b) prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;

c) dimostra insofferenza alle comuni regole dell’educazione e del reciproco rispetto;

d) dimostra incuria nell’uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. le sale ricreative).

2) Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti del Socio o dell’Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

a) ammonizione scritta

b) sospensione temporanea

c) espulsione.

3) La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l’interessato può ricorrere all’Assemblea.

Art. 19

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 5 Consiglieri.

2) La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente.

3) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l’opportunità, qualsiasi Socio a presenziare “sine voto” alle riunioni del Consiglio stesso.

4) La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica o con altri strumenti digitali di uso comune, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario. In caso di assenza di tutte le tre figure, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

c) Presidente

Art. 20

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

1) assume la rappresentanza del Circolo;

2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;

3) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso;

4) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;

5) firma, congiuntamente con l’Economo e/o il Segretario, gli impegni finanziari;

6) può assumere talune decisioni previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio Direttivo;

7) può convocare, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per

aggiornarsi circa l’andamento delle attività svolte dalla stessa.

8) Tutto quanto sopra previsto ed attribuito al Presidente viene svolto ed attribuito al Vice Presidente, in caso di prolungata assenza del Presidente.

Art. 21

1) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo messo a verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

d) Segretario

Art. 22

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

1) firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;

2) collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell’organizzazione del lavoro;

3) compila unitamente all’Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo;

4) ha cura dei libri e dei documenti contabili;

5) firma la corrispondenza ordinaria;

6) compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio;

7) sostituisce il Presidente ( o il Vice presidente) in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

e) Economo

Art. 23

L’Economo esplica le seguenti funzioni:

1) firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;

2) collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni;

3) compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo;

4) coordina le attività commerciali e informa il Consiglio, ad ogni riunione, sull’andamento dei conti;

5) provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.

Art. 24

1) Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo, che costituiscono l’Esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti sono responsabili.

2) L’Esecutivo presenta, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all’approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell’associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo del Circolo.

Organo di Controllo

Art. 25

1) L’Organo di Controllo è costituito da 3 componenti eletti dai Soci (più 2 supplenti).

2) L’Organo di Controllo esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3)L’Organo di Controllo verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

4)L’Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.

5)L’Organo di Controllo può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

6)L’Organo di Controllo può esprimere un parere motivato sugli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7)L’Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO CIRCOLO

Art. 26

1) Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall’art. 15.

2) L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3) In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l’assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell’Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall’evento, proseguire la sua attività nell’ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.

4) In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all’art. 2.

5) Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo in carica al fine di dare immediata continuità all’attività del Circolo.

TITOLO VI

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

1) Tutti i Soci di cui all’art. 4 possono essere eletti per il Consiglio Direttivo e per l’Organo di Controllo del Circolo.

2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi entro il 15 giugno con le seguenti modalità:

a) il Consiglio Direttivo, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

b) Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio Direttivo del Circolo.

c) Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che –ferme le disposizioni che seguono –conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.

d) Per la categoria dei Soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.

e) Il Comitato Elettorale include nell’elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso Comitato da almeno 25 Soci; ciascun Socio può partecipare alla presentazione di massimo 3 candidature. L’elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio Direttivo e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto, con accanto una casella da barrare.

f) È proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d’intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.

g) Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c. Non è ammesso il voto per delega.

h) Per l’elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull’apposita scheda il nome di non più di due candidati mediante apposizione di una crocetta sulle rispettive caselle; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l’elezione dei membri dell’Organo di Controllo si segue la medesima modalità, salvo il caso previsto dall’art. 25 comma 2.

i) Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.

l) Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio.

m) Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera o). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.

n) Almeno (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua.

o) Il Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all’insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.

p) il Socio Aggregato può far parte del Consiglio Direttivo purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salva rinuncia al mandato in atto.

3) Norma transitoria: il primo consiglio risulterà composto da tredici soci effettivi disposti ad accettare la carica. Il mandato iniziale durerà massimo 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario ad attivare l’assemblea ed indire le prime elezioni.

TITOLO VII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio Direttivo

Art. 28

1) Per i componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci Effettivi, si decade dalla carica per:

a) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;

b) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;

c) dimissioni;

d) trasferimento ad altra unità produttiva diversa da quelle indicate all’art. 3;

e) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo all’unanimità;

f) atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:

I. siano in contrasto con la Costituzione Italiana,

II. siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale,

III. siano civilmente perseguibili, anche se l’attore dell’azione non è necessariamente il Circolo (esempio molestie,violenze), in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo

g) per decesso.

2) Per i componenti del Consiglio Direttivo rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere e), f) e g) che precedono.

b) Organo di Controllo

Art. 29

1) Si decade dalla carica di componente eletto dell’Organo di Controllo nei casi previsti dall’art. 28

TITOLO VIII

MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

a) Consiglio Direttivo

Art. 30

1) Il componente del Consiglio Direttivo, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall’art. 27 lett. m ed n.

2) Nel caso di componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.

3) Qualora si verificasse l’impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 7 consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

4) Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica “ad interim” sino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall’art. 17.

Art. 31

1) Fermo il rispetto della condizione dell’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti ove prevista per legge,  il componente dell’Organo di Controllo, comunque decaduto, sarà sostituito dal membro dell’Organo di Controllo supplente primo in lista; al primo membro dell’Organo di Controllo supplente subentrerà il membro dell’organo di Controllo supplente secondo in lista; al secondo membro dell’Organo di Controllo supplente subentrerà il primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall’art. 27 lett. n.

2) Nell’impossibilità di sostituzione dei membri dell’Organo di Controllo per mancanza di nominativi non eletti, si procederà alla loro nomina mediante Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.               

Palermo, addì 22 (ventidue) aprile 2024 (duemilaventiquattro)